(Allegato H)
                                                           Allegato H 
 
SCHEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE 
 
    PREMESSA 
 
    La presente  garanzia  globale  di  esecuzione  e'  formulata  in
ottemperanza di quanto previsto dalle disposizioni  della  parte  II,
titolo VI, capo  II,  del  regolamento,  istitutive  del  sistema  di
garanzia globale di cui all'articolo 129, comma 3, del codice. 
 
    CAPO I - GARANZIA DI CUI ALL'ARTICOLO 131, COMMA 1, LETTERA A) 
 
    1. Il garante assume l'obbligo  di  corrispondere  alla  stazione
appaltante o al  soggetto  aggiudicatore  qualsiasi  somma  entro  il
limite massimo di euro , entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  per
lettera o fax  della  semplice  richiesta  scritta  di  quest'ultimo,
attestante la sussistenza di un credito della stazione  appaltante  o
soggetto aggiudicatore nei confronti del contraente, derivante da: 
    a) inesatto adempimento  delle  obbligazioni  di  contratto,  ivi
compreso quanto dovuto dal contraente  in  caso  di  risoluzione  del
contratto stesso; 
    b) intervenuto  pagamento  al  contraente  di  somme  di  entita'
superiore a quanto ad esso dovuto a norma di contratto, sulla  scorta
della contabilita' aggiornata; 
    c) pagamenti, eseguiti o da eseguire dalla stazione appaltante  o
dal soggetto aggiudicatore al posto del contraente, in adempimento di
norme e prescrizioni dei contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei
regolamenti sulla  tutela  protezione,  assicurazione,  assistenza  e
sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere; 
    d) quant'altro dovuto dal contraente alla stazione  appaltante  o
al soggetto aggiudicatore a norma di legge, regolamento e contratto. 
    2. Ove sia stata attivata la garanzia di subentro nell'esecuzione
di cui al successivo capo II, il limite della garanzia cauzionale  e'
pari al dieci per cento dell'importo contrattuale dei lavori. 
    3. Il garante non gode del beneficio della preventiva  escussione
del contraente. La richiesta scritta della stazione appaltante o  del
soggetto aggiudicatore, di cui  al  punto  1,  non  deve  essere  ne'
documentata ne' motivata salvo la sola indicazione del titolo per cui
la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore ritiene di  essere
creditore, per oneri subiti e da subire. 
 
    CAPO II - GARANZIA DI SUBENTRO DI CUI ALL'ARTICOLO 131, COMMA  1,
LETTERA B) 
 
    1. La stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore ha facolta'
di attivare la garanzia di subentro nei casi  previsti  dall'articolo
131, comma 1, lettera b), del regolamento. 
    2. La garanzia di  subentro  e'  attivata  a  semplice  richiesta
scritta della  stazione  appaltante  o  del  soggetto  aggiudicatore,
comunicata al garante per lettera raccomandata o fax,  contenente  la
dichiarazione del verificarsi di uno degli eventi di cui al punto 1 e
della volonta' di avvalersi della garanzia di subentro. 
    3. La dichiarazione della  stazione  appaltante  o  del  soggetto
aggiudicatore non  deve  essere  ne'  documentata  ne'  motivata.  Il
garante non puo' far valere nei confronti della stazione appaltante o
del soggetto aggiudicatore le eccezioni che  spettano  al  contraente
nei cui confronti sia stata pronunciata la risoluzione del contratto.
Tuttavia, l'accertamento giurisdizionale, con sentenza o lodo passato
in giudicato, della inesistenza dell'evento dichiarato dalla stazione
appaltante o dal soggetto aggiudicatore ai fini di cui al punto 2,  o
la rinuncia della stazione appaltante o  del  soggetto  aggiudicatore
alla attivazione della garanzia, determinano la disattivazione  della
garanzia stessa. 
    4. Il garante ha diritto a rivalersi sul contraente per tutte  le
spese  sostenute  a  seguito  della  attivazione  della  garanzia  di
subentro;  il  contraente  ha  diritto  a  rivalersi  sulla  stazione
appaltante o sul soggetto aggiudicatore per tali  spese  in  caso  di
disattivazione della garanzia per fatto imputabile agli stessi. 
    5. In relazione all'evento di cui all'articolo 136 del codice  la
stazione  appaltante  o  il  soggetto  aggiudicatore  ha  l'onere  di
avvertire il garante della situazione di grave inadempimento o  grave
ritardo dell'esecutore almeno trenta giorni prima  della  risoluzione
del contratto. In mancanza,  la  dichiarazione  di  cui  al  punto  2
acquista efficacia dopo trenta giorni dalla ricezione della stessa da
parte del garante, il quale, entro detto termine, puo' attivarsi  per
porre rimedio  alla  situazione  di  inadempienza  che  conduce  alla
risoluzione del contratto,  ai  fini  della  eventuale  revoca  della
disponenda risoluzione. La presente clausola non si applica nei  casi
di cui all'articolo 136 del regolamento. 
    6. Il garante deve provvedere al completamento dell'opera per cui
e' prestata la garanzia agli stessi patti, prezzi  e  condizioni  del
contratto garantito ed a mezzo di  uno  o  piu'  operatori  economici
dotati delle idonee qualificazioni. Ai fini di cui sopra: 
    a) il rapporto tra stazione appaltante o soggetto aggiudicatore e
garante e' regolato - per quanto applicabili - dalle norme di  legge,
di regolamento e di contratto, regolanti il contratto  garantito.  Il
garante  conferisce  ad   una   delle   subentranti   i   poteri   di
rappresentanza necessari alla  conduzione  dei  lavori  a  norma  del
contratto e puo' delegare alla stessa la rappresentanza contrattuale; 
    b) al garante spetta il pagamento del prezzo  dell'intera  opera,
al netto di quanto dovuto al contraente per le opere realizzate prima
della risoluzione del contratto. Il valore delle opere e'  accertato,
in via provvisoria, a mezzo del conto finale delle opere,  redatto  a
seguito della risoluzione dalla stazione appaltante  o  dal  soggetto
aggiudicatore e sottoposto al garante che  lo  sottoscrive  apponendo
eventuali riserve; 
    c) il termine di esecuzione dei lavori decorre dalla consegna dei
lavori  da  parte  della   stazione   appaltante   o   del   soggetto
aggiudicatore al garante o al sostituto, che puo' avere luogo,  salvo
diverso accordo delle parti a decorrere dal sessantesimo giorno dalla
attivazione della garanzia e comunque previa  liberazione  del  luogo
dei  lavori  da  parte  della  stazione  appaltante  o  del  soggetto
aggiudicatore,  attestata  da  apposito  verbale.   Il   termine   di
esecuzione   dei   lavori   e'   determinato   in   conformita'   del
cronoprogramma  contrattuale,  ragguagliando  il   nuovo   tempo   di
esecuzione all'importo dei lavori ancora  da  eseguire.  In  caso  di
dissenso, il termine e' stabilito, ad ogni effetto contrattuale,  con
atto  unilaterale  della   stazione   appaltante   o   del   soggetto
aggiudicatore all'atto della consegna dei lavori,  salvo  il  diritto
del garante di apporre riserva e far valere nelle forme  contrattuali
il proprio diritto ad un termine maggiore. La stazione  appaltante  o
il soggetto aggiudicatore ha  diritto  al  riconoscimento  del  danno
eventualmente subito per la maggior durata  dei  lavori  causata  dal
subentro,  e  puo'  avvalersi  a  tal  fine  della  garanzia  di  cui
all'articolo 131, comma 1, lettera a). 
    7. La garanzia e' valida e vincola il garante anche  in  caso  di
modificazioni del progetto e delle condizioni  contrattuali,  purche'
esse  non  determinino  un  aumento  del  corrispettivo  contrattuale
superiore  ad  un  quinto  dell'importo  originario.  Salvo  espresso
assenso, il garante non e' tenuto a far eseguire la parte  di  lavori
ordinati dalla  stazione  appaltante  o  dal  soggetto  aggiudicatore
ovvero concordati tra gli stessi e il contraente,  il  cui  ammontare
ecceda il limite predetto. 
    8. La garanzia globale e' valida per la stazione appaltante o  il
soggetto aggiudicatore ed impegnativa per il  garante  per  tutta  la
durata  prevista  dall'articolo  131,  comma  2,   del   regolamento,
indipendentemente   da   eventuali   inadempimenti   del   contraente
all'obbligo di pagarne il prezzo al garante. 
 
    Firma contraente 
 
    Firma garante 
 
    Firma stazione appaltante o soggetto aggiudicatore