(Allegato VI - art. 24)
                             Articolo 24 
                       Avvio del procedimento 
1. Le controversie sono presentate innanzi aI Tribunale a seconda dei
casi, mediante  notificazione  del  compromesso  o  mediante  istanza
scritta indirizzata al Cancelliere. In entrambi i casi, devono essere
indicati l'oggetto della controversia e le parti. 
2. Il Cancelliere notifica immediatamente il compromesso o  l'istanza
a tutti gli interessati. 
3. Il Cancelliere notifica inoltre il compromesso o I'istanza a tutti
gli Stati contraenti.