(Allegato VI - art. 25)
                             Articolo 25 
                          Misure cautelari 
1. Conformemente all'articolo 290, il Tribunale e la sua  Camera  per
la soluzione delle controversie relative ai fondi  marini,  hanno  il
potere di adottare misure cautelari. 
2. Se il  Tribunale  non  e'  riunito  o  se  il  numero  dei  membri
disponibili e' inferiore al quorum, le misure cautelari sono disposte
dalla  camera  per  la  procedura  sommaria,  costituita   ai   sensi
dell'articolo 15, 3 del presente Allegato. Nonostante l'articolo  15,
4  del  presente  Allegato,  tali  misure  cautelari  possono  essere
adottate a richiesta di una qualsiasi delle parti della controversia. 
Esse sono  sottoposte  all'esame  ed  alla  revisione  da  parte  del
Tribunale.