Articolo 25 Misure cautelari 1. Conformemente all'articolo 290, il Tribunale e la sua Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini, hanno il potere di adottare misure cautelari. 2. Se il Tribunale non e' riunito o se il numero dei membri disponibili e' inferiore al quorum, le misure cautelari sono disposte dalla camera per la procedura sommaria, costituita ai sensi dell'articolo 15, 3 del presente Allegato. Nonostante l'articolo 15, 4 del presente Allegato, tali misure cautelari possono essere adottate a richiesta di una qualsiasi delle parti della controversia. Esse sono sottoposte all'esame ed alla revisione da parte del Tribunale.