(Allegato VI - art. 26)
                             Articolo 26 
                            Dibattimento 
1. Il dibattimento e' diretto dal Presidente o, se  egli  non  e'  in
grado di presiedere, dal Vice-presidente.  Se  entrambi  non  possono
presiedere, presiede il giudice piu'  anziano  del  Tribunale  tra  i
presenti. 
2. Il dibattimento e' pubblico, a meno che il  Tribunale  non  decida
altrimenti o a meno che le parti non richiedano che il  pubblico  non
sia ammesso.