Articolo 26 Dibattimento 1. Il dibattimento e' diretto dal Presidente o, se egli non e' in grado di presiedere, dal Vice-presidente. Se entrambi non possono presiedere, presiede il giudice piu' anziano del Tribunale tra i presenti. 2. Il dibattimento e' pubblico, a meno che il Tribunale non decida altrimenti o a meno che le parti non richiedano che il pubblico non sia ammesso.