(Allegato VI - art. 27)
                             Articolo 27 
                      Svolgimento del processo 
Il Tribunale emette delle ordinanze sullo svolgimento  del  processo,
decide la forma ed i  tempi  secondo  i  quali  ciascuna  parte  deve
presentare le sue conclusioni, e adotta tutte le misure connesse  con
l'acquisizione delle prove.