(Allegato VI - art. 28)
                             Articolo 28 
                             Contumacia 
Quando una delle parti non si presenta innanzi al Tribunale o non  si
difende, l'altra parte puo' chiedere al Tribunale  di  continuare  il
procedimento e di emettere la sua decisione. L'assenza di una parte o
la mancata difesa  di  una  parte  non  costituisce  un  ostacolo  al
procedimento. Prima di adottare la sua decisione, il  Tribunale  deve
accertare non soltanto la sua competenza sulla controversia, ma anche
che la domanda sia fondata in fatto e in diritto.