(Allegato VI - art. 30)
                             Articolo 30 
                              Sentenza 
1. La sentenza deve essere motivata. 
2. Essa menziona i nomi dei membri del Tribunale che vi  hanno  preso
parte. 
3. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione  unanime
dei membri del Tribunale, ciascun membro ha diritto di unirvi la  sua
opinione individuale. 
4. La sentenza e' firmata dal Presidente e dal Cancelliere.  Essa  e'
letta in udienza pubblica dopo che le  parti  della  controversia  ne
sono state correttamente avvisate.