(Allegato VI - art. 31)
                             Articolo 31 
                        Domanda di intervento 
1. Quando uno Stato contraente  ritiene  di  avere  un  interesse  di
natura giuridica che possa essere pregiudicato dalla decisione di una
controversia, esso puo' presentare una istanza al Tribunale per poter
intervenire. 
2. Spetta al Tribunale decidere su tale istanza. 
3. Se il Tribunale autorizza l'istanza di  intervento,  la  decisione
del Tribunale relativa alla controversia e' obbligatoria per lo Stato
contraente interveniente nella misura in cui essa  riguarda  i  punti
che  hanno  fatto  oggetto  dell'intervento  dello  Stato  contraente
intervenuto.