Articolo 32 Diritto di intervenire con riferimento a questioni di interpretazione o di applicazione 1. Quando sia in discussione l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, il Cancelliere ne avverte senza ritardo tutti gli Stati contraenti. 2. Quando ai sensi dell'articolo 21 o 22 del presente Allegato, sia in discussione l'interpretazione o l'applicazione di un accordo internazionale, il Cancelliere ne avverte tutte le parti dell'accordo. 3. Ogni parte di cui ai numeri 1 e 2 ha il diritto di intervenire nel procedimcnto; se esercita questo diritto, l'interpretazione contenuta nella sentenza e' del pari obbligatoria anche per esso.