(Allegato VI - art. 32)
                             Articolo 32 
Diritto di intervenire con riferimento a questioni di interpretazione
                          o di applicazione 
1. Quando sia in discussione l'interpretazione o l'applicazione della
presente Convenzione, il Cancelliere ne avverte senza  ritardo  tutti
gli Stati contraenti. 
2. Quando ai sensi dell'articolo 21 o 22 del presente  Allegato,  sia
in discussione  l'interpretazione  o  l'applicazione  di  un  accordo
internazionale,  il   Cancelliere   ne   avverte   tutte   le   parti
dell'accordo. 
3. Ogni parte di cui ai numeri 1 e 2 ha il diritto di intervenire nel
procedimcnto; se esercita questo diritto, l'interpretazione contenuta
nella sentenza e' del pari obbligatoria anche per esso.