(Allegato VI - art. 33)
                             Articolo 33 
      Carattere definitivo e forza obbligatoria delle decisioni 
1. Le decisioni del Tribunale sono definitive e ad esse si conformano
tutte le parti della controversia. 
2. Le decisioni sono obbligatorie solo per le parti con riferimento a
quella specifica controversia. 
3. In caso di contestazione sul senso e la  portata  della  decisione
spetta al Tribunale interpretarla su richiesta di una qualsiasi delle
parti.