Articolo 36 Camere ad hoc 1. La Camera delle controversie relative ai fondi marini, forma una camera ad hoc, composta di tre dei suoi membri, per conoscere di una particolare controversia che gli sia stata sottoposta conformemente all'articolo 188, 1, b). La composizione di tale camera e' decisa dalla Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini con l'approvazione delle parti. 2. Se le parti non sono d'accordo sulla composizione di una camera ad hoc, ciascuna delle parti della controversia nomina un membro, ed il terzo membro viene da loro nominato di comune accordo. Se esse sono in disaccordo, o se una delle parti non effettua la nomina, il Presidente della Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini effettua prontamente la nomina o le nomine tra i membri della Camera, dopo avere consultato le parti. 3. I membri della camera ad hoc non devono essere al servizio di nessuna delle parti della controversia, ne' essere cittadini di alcuna delle parti della controversia.