(Allegato VI - art. 36)
                             Articolo 36 
                            Camere ad hoc 
1. La Camera delle controversie relative ai fondi marini,  forma  una
camera ad hoc, composta di tre dei suoi membri, per conoscere di  una
particolare controversia che gli sia stata  sottoposta  conformemente
all'articolo 188, 1, b). La composizione di  tale  camera  e'  decisa
dalla Camera per la soluzione delle controversie  relative  ai  fondi
marini con l'approvazione delle parti. 
2. Se le parti non sono d'accordo sulla composizione di una camera ad
hoc, ciascuna delle parti della controversia nomina un membro, ed  il
terzo membro viene da loro nominato di comune accordo. Se  esse  sono
in disaccordo, o se una  delle  parti  non  effettua  la  nomina,  il
Presidente della Camera per la soluzione delle controversie  relative
ai fondi marini effettua prontamente la nomina  o  le  nomine  tra  i
membri della Camera, dopo avere consultato le parti. 
3. I membri della camera ad hoc non  devono  essere  al  servizio  di
nessuna delle parti  della  controversia,  ne'  essere  cittadini  di
alcuna delle parti della controversia.