Art. 167. 
 
     Nullita' dei contratti conclusi con imprese non autorizzate 
 
  1. E' nullo il contratto di assicurazione stipulato con  un'impresa
non autorizzata o con un'impresa alla  quale  sia  fatto  divieto  di
assumere nuovi affari. 
  2. La nullita' puo' essere  fatta  valere  solo  dal  contraente  o
dall'assicurato. La pronuncia di nullita' obbliga  alla  restituzione
dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli  indennizzi  e
le  somme  eventualmente  corrisposte  o  dovute  dall'impresa   agli
assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.