Art. 168. 
 
Effetti del trasferimento  di  portafoglio,  della  fusione  e  della
                              scissione 
 
  1. Ad integrazione di quanto  previsto  dall'articolo  1902,  primo
comma, del codice civile, il trasferimento di  portafoglio,  che  sia
autorizzato in conformita' a quanto previsto  dagli  articoli  198  e
200, non e' causa di risoluzione dei contratti, ma i  contraenti  che
hanno il domicilio o, se  persone  giuridiche,  la  sede  legale  nel
territorio della Repubblica possono  recedere  entro  il  termine  di
sessanta   giorni   dalla   pubblicazione   del   provvedimento    di
autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore di un'impresa di
assicurazione che ha la sede legale all'estero oppure a favore di una
sede secondaria all'estero di un'impresa che ha la  sede  legale  nel
territorio della Repubblica. 
  2. Nei casi previsti dal comma  1,  se  il  trasferimento  riguarda
contratti  per  l'assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'
civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei
natanti, i soggetti che hanno  diritto  ad  un  risarcimento  possono
agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali e'  stata
stipulata  l'assicurazione,  nei  confronti   dell'impresa   italiana
cedente sino alla pubblicazione del provvedimento  di  autorizzazione
rilasciato dall'ISVAP. 
  3. Ad integrazione di quanto  previsto  dall'articolo  1902,  primo
comma, del codice civile, il trasferimento del portafoglio di imprese
di assicurazione di altri Stati membri,  che  sia  stato  autorizzato
dall'autorita'  di  vigilanza   dello   Stato   membro   di   origine
dell'impresa cedente ed effettuato con l'assenso dell'ISVAP,  non  e'
causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma  i  contraenti  che
hanno il domicilio o, se  persone  giuridiche,  la  sede  legale  nel
territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti
entro il termine di sessanta giorni dalla  pubblicazione  dell'avviso
di cui all'articolo 199, comma 6. 
  4. Ad integrazione di quanto  previsto  dall'articolo  1902,  primo
comma, del codice civile, le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una
fusione o ad una scissione. 
 
          Nota all'art. 168: 
              - L'art. 1902 del codice civile e' il seguente: 
              «Art.  1902  (Fusione,  concentrazione  e  liquidazione
          coatta amministrativa). - La fusione e la concentrazione di
          aziende tra piu' imprese assicuratrici non  sono  cause  di
          scioglimento del contratto di assicurazione.  Il  contratto
          continua con  l'impresa  assicuratrice  che  risulta  dalla
          fusione o che incorpora  le  imprese  preesistenti.  Per  i
          trasferimenti  di  portafoglio  si   osservano   le   leggi
          speciali. 
              Nel  caso   di   liquidazione   coatta   amministrativa
          dell'impresa assicuratrice, il contratto  di  assicurazione
          si scioglie nei modi e  con  gli  effetti  stabiliti  dalle
          leggi speciali anche per cio' che riguarda il privilegio  a
          favore della massa degli assicurati.».