Art. 446 
 
                   Ambito di applicazione e rinvio 
 
1. All'amministrazione e contabilita' della Difesa  si  applicano  le
norme regolamentari vigenti per la generalita' delle  amministrazioni
statali, in quanto non ne sia  esclusa  l'applicazione  al  Ministero
della difesa, e in quanto non derogate dal presente regolamento. 
2. Le norme del presente titolo si applicano: 
a) agli organismi di ciascuna Forza armata e interforze; 
b) all'Arma dei carabinieri, in assenza di altre norme specificamente
riferite all'Arma stessa; 
c) ove applicabili per connessione o analogia, agli  organi  centrali
del Ministero della difesa; 
d)  agli  enti  dipendenti  dai  competenti  ispettorati  o   comandi
logistici di Forza armata, di cui all'articolo 47, comma  1,  lettera
c), del codice. La  struttura  organizzativa  dei  predetti  enti  e'
disciplinata ai sensi dell'articolo 51,  comma  1,  lettera  a),  del
codice e dalla vigente normativa. 
3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 451 per gli organi della
gestione amministrativa, il presente titolo non si applica ai  lavori
concernenti il genio militare. 
4. Con decreto del Ministro della difesa possono  essere  emanate  le
istruzioni di natura tecnico-applicativa in relazione ai titoli  I  e
IV del presente libro e al titolo V del libro II; gli  ispettorati  e
comandi logistici di Forza armata possono adottare le  norme  interne
applicative per gli enti di cui al comma 2, lettera d).