Art. 446 Ambito di applicazione e rinvio 1. All'amministrazione e contabilita' della Difesa si applicano le norme regolamentari vigenti per la generalita' delle amministrazioni statali, in quanto non ne sia esclusa l'applicazione al Ministero della difesa, e in quanto non derogate dal presente regolamento. 2. Le norme del presente titolo si applicano: a) agli organismi di ciascuna Forza armata e interforze; b) all'Arma dei carabinieri, in assenza di altre norme specificamente riferite all'Arma stessa; c) ove applicabili per connessione o analogia, agli organi centrali del Ministero della difesa; d) agli enti dipendenti dai competenti ispettorati o comandi logistici di Forza armata, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del codice. La struttura organizzativa dei predetti enti e' disciplinata ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera a), del codice e dalla vigente normativa. 3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 451 per gli organi della gestione amministrativa, il presente titolo non si applica ai lavori concernenti il genio militare. 4. Con decreto del Ministro della difesa possono essere emanate le istruzioni di natura tecnico-applicativa in relazione ai titoli I e IV del presente libro e al titolo V del libro II; gli ispettorati e comandi logistici di Forza armata possono adottare le norme interne applicative per gli enti di cui al comma 2, lettera d).