Art. 447 
 
                             Definizioni 
 
1. Ai fini del presente titolo si intende: 
a) per Alto comando, comando di organo intermedio, comando di  grande
unita' autonoma: i comandi periferici di vertice di  Forza  armata  o
interforze con funzioni logistiche e  amministrative  con  competenza
territoriale, operanti in  Italia  o  all'estero,  con  a  capo  alti
comandanti rivestenti il grado di ufficiali generali o ammiragli; 
b) per autorita' logistica  centrale:  il  competente  Ispettorato  o
Comando logistico di Forza armata, nonche' per l'Arma dei carabinieri
l'organismo individuato dal comando generale; 
c) per ente: l'organismo di Forza armata  o  interforze,  che  ha  la
gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali con resa  del
conto all'organo al quale e' devoluto il controllo  amministrativo  e
contabile; 
d) per distaccamento: l'organismo di Forza armata o interforze che ha
la gestione dei fondi iscritti in bilancio e  dei  materiali  ma  che
dipende, per la somministrazione dei fondi in contabilita' speciale e
per la  resa  della  relativa  contabilita',  da  un  ente  il  quale
inserisce tale contabilita' nel proprio rendiconto; 
e) per reparto: l'unita' organica facente parte di  un  organismo  di
Forza armata o interforze che ha la gestione di fondi di  bilancio  e
di materiali nell'ambito dell'attivita'  amministrativa  dell'ente  o
del distaccamento dal quale contabilmente dipende; 
f)  per  contingente:  l'organismo   costituito   all'occorrenza   da
un'unita' organica o da un complesso di  unita'  organiche,  anche  a
carattere interforze, per particolari esigenze connesse a missioni  e
a operazioni in Italia o all'estero, che puo' configurarsi quale ente
o distaccamento  oppure  avvalersi  di  una  direzione  o  centro  di
intendenza all'uopo costituiti; 
g) per centri contrattuali  o  stipendiali:  gli  organismi  che,  in
relazione  alle  esigenze  di  Forza  armata  o  interforze  e   alla
corrispondente configurazione ordinativa, assolvono, ove  costituiti,
a funzioni contrattuali  o  stipendiali,  avvalendosi  di  personale,
strutture  e  mezzi  gia'  esistenti,  anche  per  esigenze  di  piu'
organismi; 
h)  per  centro  funzionale:  l'organismo  che,  in  relazione   alle
particolari configurazioni  di  Forza  armata  o  interforze  e  alle
rispettive esigenze logistiche,  espleta,  ove  costituito,  funzioni
tecniche,  logistiche  e  amministrative,  a   livello   centrale   o
periferico; 
i) per direzione di intendenza o centro di intendenza: gli organismi,
nella configurazione rispettivamente di  ente  o  distaccamento,  che
possono essere costituiti, con  personale,  strutture  e  mezzi  gia'
esistenti, per il supporto delle unita' operative,  dei  contingenti,
degli  organismi  o  complesso  di  organismi   espletanti   funzioni
tecniche, addestrative o  logistiche,  alle  dirette  dipendenze  dei
comandanti delle unita' e dei contingenti stessi; 
l) per organismo di protezione sociale: la struttura di Forza  armata
o interforze che, ancorche' priva di autonomia amministrativa, svolge
attivita' in materia di benessere del  personale  in  servizio  e  di
quello in quiescenza nelle varie posizioni giuridiche del  congedo  e
dei loro familiari; 
m) per comandante: il comandante di una unita' organica, il direttore
di un servizio tecnico o logistico, il capo o direttore di un ufficio
o  di  altro  istituto  di  Forza  armata   o   interforze   che   ha
l'amministrazione del personale e dei materiali; 
n) per direttore di intendenza o direttore del centro di  intendenza:
l'ufficiale posto a capo della direzione di intendenza o  del  centro
di intendenza che esercita il potere di spesa e le correlate potesta'
autorizzatorie anche nei  confronti  delle  unita'  operative  minori
amministrativamente dipendenti dalla grande unita' o dal contingente,
prive di una propria direzione o centro  di  intendenza,  nonche'  di
organismi o  complesso  di  organismi.  La  carica  di  direttore  e'
ricoperta   nell'Esercito   italiano,   nella   Marina   militare   e
nell'Aeronautica  militare  da  ufficiali  dei  rispettivi  corpi  di
commissariato; nell'Arma dei carabinieri da  ufficiali  del  comparto
amministrativo; 
o) per materiali: le armi, gli armamenti, le munizioni, le  macchine,
i programmi informatici, gli oli e  i  carburanti,  gli  attrezzi,  i
mobili,  gli  utensili,  i  viveri,  i  foraggi,  i  medicinali,   il
vestiario, l'equipaggiamento e i manufatti in genere, i combustibili,
le materie prime, le merci, i mezzi e tutti gli altri beni  destinati
al servizio istituzionale. I materiali si distinguono in: 
1)  materiali  in  duplice  uso,   quando   il   materiale   non   e'
specificatamente militare; 
2)  materiali  specificatamente  militari,  quando   sono   destinati
esclusivamente ai fini delle Forze armate ovvero a Forze di polizia e
solo eccezionalmente possono essere consegnati, per ragioni tecniche,
in provvisoria custodia a terzi, al riguardo abilitati;  la  custodia
deve risultare da prova scritta; 
p) per autonomia amministrativa ai fini amministrativi  e  contabili:
la potesta' di spesa attribuita a  un  organismo  in  relazione  alle
risorse poste a sua disposizione. 
2. Ai fini amministrativi e contabili, gli organismi di cui al  comma
1: 
a) quelli di cui alle lettere c), d), g) e i), sono sempre dotati  di
autonomia amministrativa; 
b) quelli di cui alle lettere a)  e  f),  possono  essere  dotati  di
autonomia amministrativa; 
c) quelli di cui alla lettera h), sono dotati di  autonoma  capacita'
negoziale e di competenza ad assumere impegni di spesa nei limiti dei
fondi loro assegnati e si avvalgono, per la gestione dei fondi e  dei
materiali, di organismi dotati di autonomia amministrativa; 
d)  quelli  di  cui  alla  lettera  e),  sono  privi   di   autonomia
amministrativa.