Art. 447 Definizioni 1. Ai fini del presente titolo si intende: a) per Alto comando, comando di organo intermedio, comando di grande unita' autonoma: i comandi periferici di vertice di Forza armata o interforze con funzioni logistiche e amministrative con competenza territoriale, operanti in Italia o all'estero, con a capo alti comandanti rivestenti il grado di ufficiali generali o ammiragli; b) per autorita' logistica centrale: il competente Ispettorato o Comando logistico di Forza armata, nonche' per l'Arma dei carabinieri l'organismo individuato dal comando generale; c) per ente: l'organismo di Forza armata o interforze, che ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali con resa del conto all'organo al quale e' devoluto il controllo amministrativo e contabile; d) per distaccamento: l'organismo di Forza armata o interforze che ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali ma che dipende, per la somministrazione dei fondi in contabilita' speciale e per la resa della relativa contabilita', da un ente il quale inserisce tale contabilita' nel proprio rendiconto; e) per reparto: l'unita' organica facente parte di un organismo di Forza armata o interforze che ha la gestione di fondi di bilancio e di materiali nell'ambito dell'attivita' amministrativa dell'ente o del distaccamento dal quale contabilmente dipende; f) per contingente: l'organismo costituito all'occorrenza da un'unita' organica o da un complesso di unita' organiche, anche a carattere interforze, per particolari esigenze connesse a missioni e a operazioni in Italia o all'estero, che puo' configurarsi quale ente o distaccamento oppure avvalersi di una direzione o centro di intendenza all'uopo costituiti; g) per centri contrattuali o stipendiali: gli organismi che, in relazione alle esigenze di Forza armata o interforze e alla corrispondente configurazione ordinativa, assolvono, ove costituiti, a funzioni contrattuali o stipendiali, avvalendosi di personale, strutture e mezzi gia' esistenti, anche per esigenze di piu' organismi; h) per centro funzionale: l'organismo che, in relazione alle particolari configurazioni di Forza armata o interforze e alle rispettive esigenze logistiche, espleta, ove costituito, funzioni tecniche, logistiche e amministrative, a livello centrale o periferico; i) per direzione di intendenza o centro di intendenza: gli organismi, nella configurazione rispettivamente di ente o distaccamento, che possono essere costituiti, con personale, strutture e mezzi gia' esistenti, per il supporto delle unita' operative, dei contingenti, degli organismi o complesso di organismi espletanti funzioni tecniche, addestrative o logistiche, alle dirette dipendenze dei comandanti delle unita' e dei contingenti stessi; l) per organismo di protezione sociale: la struttura di Forza armata o interforze che, ancorche' priva di autonomia amministrativa, svolge attivita' in materia di benessere del personale in servizio e di quello in quiescenza nelle varie posizioni giuridiche del congedo e dei loro familiari; m) per comandante: il comandante di una unita' organica, il direttore di un servizio tecnico o logistico, il capo o direttore di un ufficio o di altro istituto di Forza armata o interforze che ha l'amministrazione del personale e dei materiali; n) per direttore di intendenza o direttore del centro di intendenza: l'ufficiale posto a capo della direzione di intendenza o del centro di intendenza che esercita il potere di spesa e le correlate potesta' autorizzatorie anche nei confronti delle unita' operative minori amministrativamente dipendenti dalla grande unita' o dal contingente, prive di una propria direzione o centro di intendenza, nonche' di organismi o complesso di organismi. La carica di direttore e' ricoperta nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare da ufficiali dei rispettivi corpi di commissariato; nell'Arma dei carabinieri da ufficiali del comparto amministrativo; o) per materiali: le armi, gli armamenti, le munizioni, le macchine, i programmi informatici, gli oli e i carburanti, gli attrezzi, i mobili, gli utensili, i viveri, i foraggi, i medicinali, il vestiario, l'equipaggiamento e i manufatti in genere, i combustibili, le materie prime, le merci, i mezzi e tutti gli altri beni destinati al servizio istituzionale. I materiali si distinguono in: 1) materiali in duplice uso, quando il materiale non e' specificatamente militare; 2) materiali specificatamente militari, quando sono destinati esclusivamente ai fini delle Forze armate ovvero a Forze di polizia e solo eccezionalmente possono essere consegnati, per ragioni tecniche, in provvisoria custodia a terzi, al riguardo abilitati; la custodia deve risultare da prova scritta; p) per autonomia amministrativa ai fini amministrativi e contabili: la potesta' di spesa attribuita a un organismo in relazione alle risorse poste a sua disposizione. 2. Ai fini amministrativi e contabili, gli organismi di cui al comma 1: a) quelli di cui alle lettere c), d), g) e i), sono sempre dotati di autonomia amministrativa; b) quelli di cui alle lettere a) e f), possono essere dotati di autonomia amministrativa; c) quelli di cui alla lettera h), sono dotati di autonoma capacita' negoziale e di competenza ad assumere impegni di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati e si avvalgono, per la gestione dei fondi e dei materiali, di organismi dotati di autonomia amministrativa; d) quelli di cui alla lettera e), sono privi di autonomia amministrativa.