Art. 448 
 
                              Principi 
 
1.  L'ordinamento  degli  organismi  preposti  a  svolgere   funzioni
amministrative e' definito dal Capo di stato maggiore  della  difesa,
dal Segretario generale della difesa, dai Capi di stato  maggiore  di
Forza  armata,  nonche'  dal  Comandante   generale   dell'Arma   dei
carabinieri. 
2. Ai fini della interoperabilita' delle Forze armate  nazionali  con
quelle  di  altri  Paesi  attraverso  la  costituzione  di  unita'  a
composizione militare mista, le funzioni amministrative e di gestione
possono essere disciplinate, anche  nel  rispetto  del  principio  di
reciprocita',  dai  memorandum  d'intesa  stipulati   con   i   Paesi
interessati. 
3. I limiti di somma ancorati a soglie comunitarie  sono  aggiornati,
con decreto ministeriale, sulla base delle variazioni  di  valore  di
dette soglie.