Art. 448 Principi 1. L'ordinamento degli organismi preposti a svolgere funzioni amministrative e' definito dal Capo di stato maggiore della difesa, dal Segretario generale della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata, nonche' dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 2. Ai fini della interoperabilita' delle Forze armate nazionali con quelle di altri Paesi attraverso la costituzione di unita' a composizione militare mista, le funzioni amministrative e di gestione possono essere disciplinate, anche nel rispetto del principio di reciprocita', dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati. 3. I limiti di somma ancorati a soglie comunitarie sono aggiornati, con decreto ministeriale, sulla base delle variazioni di valore di dette soglie.