Art. 74. 
 
  Oli organi lavoratori che operano a velocita' elevate devono essere
fissati agli alberi o altri elementi da cui ricevono il movimento, in
modo o con dispositivi tali da evitare l'allentamento dei loro  mezzi
di  fissaggio  e,  in  ogni  caso,  la  loro  proiezione  o  la  loro
fuoriuscita.