Art. 356 
 
 
Albo dei  soggetti  incaricati   dall'autorita'   giudiziaria   delle
    funzioni di gestione e di controllo nelle  procedure  di  cui  al
    codice della crisi e dell'insolvenza 
 
    1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un  albo  dei
soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati
a svolgere, su incarico  del  tribunale,  le  funzioni  di  curatore,
commissario giudiziale o liquidatore, nelle  procedure  previste  nel
codice della crisi e dell'insolvenza. E' assicurato  il  collegamento
dati con le informazioni contenute nel registro di  cui  all'articolo
125, comma 4. Il Ministero  della  giustizia  esercita  la  vigilanza
sull'attivita' degli iscritti all'albo. 
    2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 358, comma 1,  lettere  a),  b)  e  c),
dimostrano  di  aver  assolto  gli  obblighi  di  formazione  di  cui
all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro
della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni.
Ai  fini  del   primo   popolamento   dell'albo,   possono   ottenere
l'iscrizione anche i  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e  c)  che  documentano  di
essere stati nominati, alla data di entrata in  vigore  del  presente
articolo, in almeno quattro  procedure  negli  ultimi  quattro  anni,
curatori   fallimentari,   commissari   o   liquidatori   giudiziali.
Costituisce   condizione   per   il   mantenimento    dell'iscrizione
l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi  del
predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura  elabora  le
linee guida generali per la definizione dei programmi  dei  corsi  di
formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui  all'articolo  358,
comma 1, lettera b), devono essere in possesso della  persona  fisica
responsabile della procedura, nonche' del legale rappresentante della
societa' tra professionisti o di  tutti  i  componenti  dello  studio
professionale associato. 
    3. Costituisce requisito per l'iscrizione  all'albo  il  possesso
dei seguenti requisiti di onorabilita': 
    a) non versare in  una  delle  condizioni  di  ineleggibilita'  o
decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; 
    b) non essere stati sottoposti a misure di  prevenzione  disposte
dall'autorita'  giudiziaria  ai  sensi  del  decreto  legislativo   6
settembre 2011, n. 159; 
    c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato,
salvi gli effetti della riabilitazione: 
      1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme  che
disciplinano   l'attivita'    bancaria,    finanziaria,    mobiliare,
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori  mobiliari,
di strumenti di pagamento; 
      2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel  titolo  XI
del libro V del codice civile o nel presente codice; 
      3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per  un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede  pubblica,
contro il patrimonio, contro  l'ordine  pubblico,  contro  l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 
      4) alla reclusione per un tempo superiore a  due  anni  per  un
qualunque delitto non colposo; 
    d) non avere riportato negli  ultimi  cinque  anni  una  sanzione
disciplinare  piu'  grave  di  quella  minima  prevista  dai  singoli
ordinamenti professionali. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 356: 
 
              - Si riporta l'articolo 4, comma 5, del citato  decreto
          del Ministero della giustizia 24 settembre 2014, n. 202: 
              "Art. 4. Requisiti per l'iscrizione nel registro. 
              Commi da 1. a 4. Omissis. 
              5.   Il   responsabile   verifica   i   requisiti    di
          qualificazione  professionale  dei  gestori   della   crisi
          iscritti negli elenchi di cui  alle  sezioni  A  e  B,  che
          consistono: 
              a) nel possesso di laurea magistrale, o  di  titolo  di
          studio equipollente, in materie economiche o giuridiche; 
              b) nel possesso di una specifica  formazione  acquisita
          tramite  la  partecipazione  a  corsi  di   perfezionamento
          istituiti  a  norma  dell'articolo  16  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  10  marzo  1982,  n.  162,  di
          durata   non   inferiore   a   duecento   ore   nell'ambito
          disciplinare    della    crisi    dell'impresa     e     di
          sovraindebitamento,  anche  del  consumatore.  I  corsi  di
          perfezionamento  sono  costituiti  con   gli   insegnamenti
          concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto
          civile    e    commerciale,    diritto    fallimentare    e
          dell'esecuzione   civile,   economia   aziendale,   diritto
          tributario e previdenziale. La specifica formazione di  cui
          alla presente lettera puo' essere acquisita anche  mediante
          la  partecipazione  ad  analoghi  corsi   organizzati   dai
          soggetti indicati al comma 2 in convenzione con universita'
          pubbliche o private; 
              c) nello  svolgimento  presso  uno  o  piu'  organismi,
          curatori     fallimentari,      commissari      giudiziali,
          professionisti indipendenti ai sensi del regio  decreto  16
          marzo  1942,  n.  267,  professionisti  delegati   per   le
          operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari
          ovvero nominati  per  svolgere  i  compiti  e  le  funzioni
          dell'organismo o del liquidatore a norma  dell'articolo  15
          della  legge,  di  un  periodo  di  tirocinio,   anche   in
          concomitanza con la partecipazione ai  corsi  di  cui  alla
          lettera b), di durata non inferiore a mesi  sei  che  abbia
          consentito  l'acquisizione  di   competenze   mediante   la
          partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di
          accordi e piani omologati di composizione  della  crisi  da
          sovraindebitamento,     di     accordi     omologati     di
          ristrutturazione  dei  debiti,  di  piani   di   concordato
          preventivo  e  di  proposte  di   concordato   fallimentare
          omologati, di verifica dei crediti e  di  accertamento  del
          passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni; 
              d) nell'acquisizione  di  uno  specifico  aggiornamento
          biennale, di durata complessiva non  inferiore  a  quaranta
          ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di
          sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso
          uno degli ordini professionali di cui  al  comma  2  ovvero
          presso un'universita' pubblica o privata. 
              Commi da 6. a 9. Omissis.". 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2382  del  codice
          civile: 
              "Art. 2382. Cause di ineleggibilita' e di decadenza. 
              Non puo' essere nominato amministratore, e se  nominato
          decade dal suo  ufficio,  l'interdetto,  l'inabilitato,  il
          fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che  importa
          l'interdizione, anche temporanea,  dai  pubblici  uffici  o
          l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.". 
              Per il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159
          vedi note all'articolo 92 del presente decreto legislativo. 
              Il titolo XI  del  Libro  V  del  codice  civile  reca:
          "Disposizioni penali in materia di societa', di consorzi  e
          di altri enti privati".