Art. 357 
 
 
                       Funzionamento dell'albo 
 
    1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro
il 1° marzo 2020, sono stabilite, in particolare: 
    a) le modalita' di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356; 
    b) le modalita' di sospensione e cancellazione dal medesimo albo; 
    c) le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del
Ministero della giustizia. 
    2. Con lo stesso decreto e' stabilito  l'importo  del  contributo
che deve essere versato per l'iscrizione e per il  suo  mantenimento,
tenuto  conto  delle  spese  per  la  realizzazione,  lo  sviluppo  e
l'aggiornamento  dell'albo.  Le  somme  corrisposte   a   titolo   di
contributo sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnate allo  stato  di  previsione  del  Ministero  della
giustizia. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 357: 
 
              - Per l'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
          1988, n.  400  vedi  note  all'articolo  354  del  presente
          decreto legislativo.