Art. 358 
 
 
       Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure 
 
    1. Possono essere chiamati a svolgere le  funzioni  di  curatore,
commissario giudiziale e  liquidatore,  nelle  procedure  di  cui  al
codice della crisi e dell'insolvenza: 
    a)  gli  iscritti  agli  albi   degli   avvocati,   dei   dottori
commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; 
    b)   gli   studi   professionali   associati   o   societa'   tra
professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso  dei
requisiti professionali di cui alla  lettera  a),  e,  in  tal  caso,
all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve  essere  designata  la
persona fisica responsabile della procedura; 
    c)  coloro  che  abbiano  svolto  funzioni  di   amministrazione,
direzione e controllo in societa' di capitali o societa' cooperative,
dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e purche'  non  sia
intervenuta  nei  loro  confronti  dichiarazione  di  apertura  della
procedura di liquidazione giudiziale. 
    2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o
liquidatore, il coniuge, la parte di  un'unione  civile  tra  persone
dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti  e  gli  affini
entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo  e  chi  ha
concorso al dissesto  dell'impresa,  nonche'  chiunque  si  trovi  in
conflitto di interessi con la procedura. 
    3. Il curatore, il commissario giudiziale e il  liquidatore  sono
nominati dall'autorita' giudiziaria tenuto conto: 
    a)  delle  risultanze   dei   rapporti   riepilogativi   di   cui
all'articolo 16-bis, commi 9-quater,  9-quinquies  e  9-septies,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
    b) degli incarichi in corso,  in  relazione  alla  necessita'  di
assicurare  l'espletamento  diretto,  personale  e  tempestivo  delle
funzioni; 
    c)   delle   esigenze   di   trasparenza    e    di    turnazione
nell'assegnazione degli incarichi, valutata la  esperienza  richiesta
dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico; 
    d) con riferimento agli iscritti agli  albi  dei  consulenti  del
lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in  atto  al
momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del
decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua
omologazione. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 358: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16-bis  del  citato
          decreto legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  228,  come
          modificato del presente decreto: 
              "Art. 16-bis. Obbligatorieta' del  deposito  telematico
          degli atti processuali. 
              1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a  decorrere  dal
          30 giugno 2014 nei procedimenti civili,  contenziosi  o  di
          volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito
          degli  atti  processuali  e  dei  documenti  da  parte  dei
          difensori delle parti precedentemente costituite  ha  luogo
          esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  nel  rispetto
          della  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti informatici. Allo stesso modo si procede  per  il
          deposito degli atti e dei documenti da parte  dei  soggetti
          nominati o delegati dall'autorita'  giudiziaria.  Le  parti
          provvedono, con le modalita' di cui al  presente  comma,  a
          depositare gli atti e i documenti provenienti dai  soggetti
          da  esse  nominati.  Per  difensori  non  si  intendono   i
          dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni
          per stare  in  giudizio  personalmente.  In  ogni  caso,  i
          medesimi dipendenti possono depositare,  con  le  modalita'
          previste dal presente comma, gli atti e i documenti di  cui
          al medesimo comma. 
              1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi
          e di volontaria giurisdizione innanzi  ai  tribunali  e,  a
          decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello
          e' sempre ammesso  il  deposito  telematico  di  ogni  atto
          diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti  che
          si offrono in comunicazione, da parte del difensore  o  del
          dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per
          stare in giudizio personalmente, con le modalita'  previste
          dalla  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti  informatici.  In  tal  caso   il   deposito   si
          perfeziona esclusivamente con tali modalita'. 
              2. Nei processi esecutivi  di  cui  al  libro  III  del
          codice di procedura civile la disposizione di cui al  comma
          1 si applica successivamente al deposito dell'atto con  cui
          inizia l'esecuzione. A decorrere  dal  31  marzo  2015,  il
          deposito nei procedimenti di espropriazione  forzata  della
          nota di iscrizione a  ruolo  ha  luogo  esclusivamente  con
          modalita' telematiche, nel rispetto della  normativa  anche
          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e  la  ricezione  dei  documenti  informatici.
          Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati,
          con le medesime modalita', le  copie  conformi  degli  atti
          indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma
          e 557, secondo comma, del codice di  procedura  civile.  Ai
          fini  del  presente  comma,   il   difensore   attesta   la
          conformita' delle copie agli  originali,  anche  fuori  dai
          casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies. 
              3. Nelle procedure concorsuali la disposizione  di  cui
          al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti
          e dei documenti da  parte  del  curatore,  del  commissario
          giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore  e
          del commissario straordinario. 
              4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il  procedimento
          davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I,  capo  I
          del codice di procedura  civile,  escluso  il  giudizio  di
          opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli  atti  di
          parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalita'
          telematiche,   nel   rispetto   della    normativa    anche
          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e la ricezione dei documenti  informatici.  Il
          presidente del tribunale puo' autorizzare  il  deposito  di
          cui al periodo precedente  con  modalita'  non  telematiche
          quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono
          funzionanti e sussiste  una  indifferibile  urgenza.  Resta
          ferma l'applicazione della disposizione di cui al  comma  1
          al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione. 
              4-bis. Nei procedimenti giudiziali diretti all'apertura
          delle procedure concorsuali, in ogni grado di giudizio, gli
          atti dei difensori e degli ausiliari del giudice, nonche' i
          documenti  sono  depositati  esclusivamente  con  modalita'
          telematiche,   nel   rispetto   della    normativa    anche
          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e la ricezione dei documenti  informatici.  Si
          applica il secondo periodo del comma 4. Per il ricorso  per
          cassazione, la disposizione acquista efficacia a  decorrere
          dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale del provvedimento del  responsabile  dei
          sistemi  informativi  automatizzati  del  Ministero   della
          giustizia, da  adottarsi  entro  un  anno  dall'entrata  in
          vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza,
          adottato in attuazione dell'articolo 1 della  legge  delega
          19 ottobre 2017, n. 155, attestante la piena  funzionalita'
          dei servizi di comunicazione. 
              5.  Con  uno  o  piu'   decreti   aventi   natura   non
          regolamentare, da adottarsi sentiti  l'Avvocatura  generale
          dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed  i  consigli
          dell'ordine degli avvocati interessati, il  Ministro  della
          giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita'  dei
          servizi di comunicazione, puo' individuare i tribunali  nei
          quali viene anticipato, nei  procedimenti  civili  iniziati
          prima  del  30  giugno  2014  ed  anche   limitatamente   a
          specifiche categorie di procedimenti,  il  termine  fissato
          dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico. 
              6. Negli uffici giudiziari  diversi  dai  tribunali  le
          disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere
          dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dei  decreti,
          aventi natura non regolamentare, con i  quali  il  Ministro
          della giustizia, previa verifica, accerta la  funzionalita'
          dei  servizi  di  comunicazione.  I  decreti  previsti  dal
          presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura  generale
          dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed  i  consigli
          dell'ordine degli avvocati interessati. 
              7. Il deposito con  modalita'  telematiche  si  ha  per
          avvenuto al momento in cui viene generata  la  ricevuta  di
          avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica
          certificata del Ministero della giustizia. Il  deposito  e'
          tempestivamente eseguito quando  la  ricevuta  di  avvenuta
          consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e
          si applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  155,
          quarto e quinto comma,  del  codice  di  procedura  civile.
          Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede
          la dimensione massima stabilita nelle  specifiche  tecniche
          del responsabile per i  sistemi  informativi  automatizzati
          del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei
          documenti puo' essere eseguito mediante gli invii  di  piu'
          messaggi di posta elettronica certificata. Il  deposito  e'
          tempestivo quando e' eseguito entro la fine del  giorno  di
          scadenza. 
              8. Fermo quanto disposto al comma 4,  secondo  periodo,
          il  giudice  puo'  autorizzare  il  deposito   degli   atti
          processuali e dei documenti di cui ai commi  che  precedono
          con modalita' non telematiche quando i sistemi  informatici
          del dominio giustizia non sono funzionanti. 
              9. Il  giudice  puo'  ordinare  il  deposito  di  copia
          cartacea  di  singoli  atti   e   documenti   per   ragioni
          specifiche.  Fatto  salvo  quanto  previsto   dal   periodo
          precedente, con decreto non avente natura regolamentare  il
          Ministro della giustizia  stabilisce  misure  organizzative
          per l'acquisizione  anche  di  copia  cartacea  degli  atti
          depositati  con  modalita'  telematiche  nonche'   per   la
          riproduzione su supporto analogico  degli  atti  depositati
          con le predette modalita', nonche' per  la  gestione  e  la
          conservazione  delle  predette  copie  cartacee.   Con   il
          medesimo  decreto  sono  altresi'   stabilite   le   misure
          organizzative per la gestione e la conservazione degli atti
          depositati su supporto cartaceo a norma dei commi  4  e  8,
          nonche' ai sensi del periodo precedente. 
              9-bis. Le copie informatiche, anche  per  immagine,  di
          atti processuali di parte e  degli  ausiliari  del  giudice
          nonche' dei provvedimenti  di  quest'ultimo,  presenti  nei
          fascicoli  informatici  o  trasmessi   in   allegato   alle
          comunicazioni telematiche  dei  procedimenti  indicati  nel
          presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive
          della firma digitale del  cancelliere  di  attestazione  di
          conformita' all'originale. Il difensore, il  dipendente  di
          cui si avvale la  pubblica  amministrazione  per  stare  in
          giudizio   personalmente,   il   consulente   tecnico,   il
          professionista delegato,  il  curatore  ed  il  commissario
          giudiziale  possono  estrarre  con  modalita'   telematiche
          duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei
          provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare  la
          conformita' delle copie  estratte  ai  corrispondenti  atti
          contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed
          informatiche, anche per immagine,  estratte  dal  fascicolo
          informatico e munite  dell'attestazione  di  conformita'  a
          norma del presente  comma,  equivalgono  all'originale.  Il
          duplicato informatico  di  un  documento  informatico  deve
          essere  prodotto  mediante   processi   e   strumenti   che
          assicurino che  il  documento  informatico  ottenuto  sullo
          stesso sistema di memorizzazione o su  un  sistema  diverso
          contenga  la  stessa  sequenza   di   bit   del   documento
          informatico di origine. Le disposizioni di cui al  presente
          comma non si applicano agli atti processuali che contengono
          provvedimenti giudiziali che  autorizzano  il  prelievo  di
          somme di denaro vincolate all'ordine del giudice. 
              9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei  procedimenti
          civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione,  innanzi
          alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e
          dei  documenti  da  parte   dei   difensori   delle   parti
          precedentemente  costituite  ha  luogo  esclusivamente  con
          modalita' telematiche, nel rispetto della  normativa  anche
          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo
          stesso modo si procede per il deposito  degli  atti  e  dei
          documenti  da  parte  dei  soggetti  nominati  o   delegati
          dall'autorita' giudiziaria. Le  parti  provvedono,  con  le
          modalita' di cui al presente comma, a depositare gli atti e
          i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.  Con
          uno o piu' decreti  aventi  natura  non  regolamentare,  da
          adottarsi sentiti l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  il
          Consiglio nazionale  forense  ed  i  consigli  dell'ordine,
          degli avvocati interessati, il  Ministro  della  giustizia,
          previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi  di
          comunicazione, puo' individuare le corti di  appello  nelle
          quali viene anticipato, nei  procedimenti  civili  iniziati
          prima  del  30  giugno  2015  ed  anche   limitatamente   a
          specifiche categorie di procedimenti,  il  termine  fissato
          dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico. 
              9-quater. Unitamente all'istanza  di  cui  all'articolo
          119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
          il  curatore  deposita  un  rapporto  riepilogativo  finale
          redatto in conformita' a quanto previsto dall'articolo  33,
          quinto  comma,  del  medesimo   regio   decreto.   Conclusa
          l'esecuzione del concordato  preventivo  con  cessione  dei
          beni,  si  procede  a   norma   del   periodo   precedente,
          sostituendo il liquidatore al curatore. 
              9-quinquies. Il commissario giudiziale della  procedura
          di concordato preventivo di cui  all'articolo  186-bis  del
          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267  ogni  sei   mesi
          successivi  alla  presentazione  della  relazione  di   cui
          all'articolo 172, primo comma, del predetto  regio  decreto
          redige un rapporto riepilogativo  secondo  quanto  previsto
          dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio  decreto
          e lo trasmette ai  creditori  a  norma  dell'articolo  171,
          secondo  comma,  del  predetto  regio   decreto.   Conclusa
          l'esecuzione del concordato si applica il  comma  9-quater,
          sostituendo il commissario al curatore. 
              9-sexies.   Il   professionista   delegato   a    norma
          dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, entro
          trenta giorni dalla  notifica  dell'ordinanza  di  vendita,
          deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attivita'
          svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo
          iniziale,   il   professionista   deposita,   con   cadenza
          semestrale,  un  rapporto  riepilogativo  periodico   delle
          attivita' svolte. Entro dieci  giorni  dalla  comunicazione
          dell'approvazione  del  progetto   di   distribuzione,   il
          professionista delegato deposita un rapporto  riepilogativo
          finale delle attivita' svolte successivamente  al  deposito
          del rapporto di cui al periodo precedente. 
              9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e  finali
          previsti  per  le  procedure  concorsuali  e   i   rapporti
          riepilogativi previsti per  i  procedimenti  di  esecuzione
          forzata devono essere depositati con modalita'  telematiche
          nel   rispetto   della   normativa   anche    regolamentare
          concernente  la  sottoscrizione,  la  trasmissione   e   la
          ricezione dei documenti informatici, nonche' delle apposite
          specifiche  tecniche  del  responsabile   per   i   sistemi
          informativi automatizzati del Ministero della giustizia.  I
          relativi dati  sono  estratti  ed  elaborati,  a  cura  del
          Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni
          statistiche nazionali. I rapporti riepilogativi di  cui  al
          presente  comma  devono  contenere  i  dati  identificativi
          dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di
          cui al presente  comma  si  applicano  anche  ai  prospetti
          riepilogativi  delle  stime  e   delle   vendite   di   cui
          all'articolo   169-quinquies   delle    disposizioni    per
          l'attuazione del codice di procedura civile e  disposizioni
          transitorie.  Il  prospetto  riepilogativo  deve  contenere
          anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario  che
          ha  attribuito  il  valore  ai  beni  pignorati   a   norma
          dell'articolo 518 del codice di procedura civile. 
              9-octies. Gli atti  di  parte  e  i  provvedimenti  del
          giudice depositati con modalita' telematiche  sono  redatti
          in maniera sintetica.".