(Trattato-art. 326)
 
                              Art. 326 
 
 
  Nonostante qualsiasi disposizione contraria  ai  trattati  vigenti,
l'Austria si  impegna  ad  accordare  liberta'  di  transito  per  le
corrispondenze  telegrafiche  e  per  le  comunicazioni   telefoniche
provenienti da qualunque Potenza alleata o  associata,  limitrofa,  o
no, o ad essa dirette, sulle linee piu'  opportune  per  il  transito
internazionale  e  in  conformita'  delle  tariffe  vigenti.   Queste
corrispondenze o comunicazioni non dovranno essere soggette a ritardi
o a restrizioni non necessarie  e  dovranno  godere  in  Austria  del
trattamento nazionale per ogni specie di agevolezza, in specie quanto
alla  rapidita'  della  trasmissione.   Nessun   pagamento,   nessuna
agevolezza o restrizione dipendera', direttamente  o  indirettamente,
dalla cittadinanza, del mittente o del destinatario.