Art. 326 Nonostante qualsiasi disposizione contraria ai trattati vigenti, l'Austria si impegna ad accordare liberta' di transito per le corrispondenze telegrafiche e per le comunicazioni telefoniche provenienti da qualunque Potenza alleata o associata, limitrofa, o no, o ad essa dirette, sulle linee piu' opportune per il transito internazionale e in conformita' delle tariffe vigenti. Queste corrispondenze o comunicazioni non dovranno essere soggette a ritardi o a restrizioni non necessarie e dovranno godere in Austria del trattamento nazionale per ogni specie di agevolezza, in specie quanto alla rapidita' della trasmissione. Nessun pagamento, nessuna agevolezza o restrizione dipendera', direttamente o indirettamente, dalla cittadinanza, del mittente o del destinatario.