Art. 327 Avuto riguardo alla posizione geografica dello Stato czeco-slovacco, l'Austria consente alle seguenti modificazioni delle convenzioni internazionali sui telegrafi e telefoni, di cui all'articolo 235, parte X (Clausole economiche) del presente trattato: 1° A richiesta dello Stato czeco-slovacco, l'Austria stabilira' e manterra', linee telegrafiche dirette attraverso il proprio territorio. 2° La sovvenzione annua dovuta dallo Stato czeco-slovacco per ciascuna delle linee suddette sara' calcolata secondo le norme delle convenzioni surricordate e, salvo patti contrari, non sara' inferiore alla somma che si dovrebbe pagare in virtu' delle convenzioni stesse per il numero di messaggi previsto come sufficiente per attribuire il diritto di chiedere lo stabilimento di una nuova linea diretta, prendendo per base la tariffa ridotta di cui all'articolo 25, paragrafo 5, della convenzione telegrafica internazionale (Revisione di Lisbona). 3° Finche' lo Stato czeco-slovacco paghera' la sovvenzione minima annua stabilita per una linea diretta: a) la linea sara' riservata esclusivamente alle comunicazioni destinate allo Stato czeco-slovacco o provenienti dal medesimo; b) la facolta' spettante all'Austria, in forza dell'articolo 8 della Convinzione telegrafica internazionale del 22 luglio 1875, di sospendere i servizi telegrafici internazionali, non sara' applicabile alla detta linea. 4° Disposizioni analoghe si applicheranno allo stabilimento e al mantenimento di circuiti telefonici diretti, e la sovvenzione dovuta dallo Stato czeco-slovacco per un circuito telefonico diretto sara', salvo patti contrari, il doppio della sovvenzione dovuta per una linea telegrafica diretta. 5° Le linee particolari da stabilire, e le condizioni amministrative, tecniche e finanziarie necessarie, non previste nelle convenzioni internazionali vigenti o nel presente articolo, saranno determinate da una convenzione ulteriore, fra gli Stati interessati. In mancanza di accordo, saranno determinate da un arbitro designato dal Consiglio della Societa' delle Nazioni. 6° Le disposizioni di quest'articolo potranno essere sempre modificate per accordo fra l'Austria e lo Stato czeco-slovacco. Trascorsi diedi anni dall'entrata in vigore dal presento trattato, le condizioni alle quali lo Stato czeco-slovacco continuera' a godere dei diritti conferiti dal presente articolo potranno, in mancanza di accordo fra le Parti, essere modificate, a richiesta dell'una o dell'altra di esse, da un arbitro designato dal Consiglio della Societa' delle Nazioni. 7° Sorgendo controversia fra le Parti circa l'interpretazione del presente articolo o della convenzione prevista al paragrafo 5, la controversia sara' sottoposta alla decisione della Corte permanente di giustizia internazionale che la Societa' delle Nazioni istituira'.