(Trattato-art. 327)
 
                              Art. 327 
 
 
  Avuto   riguardo   alla   posizione    geografica    dello    Stato
czeco-slovacco, l'Austria consente alle seguenti modificazioni  delle
convenzioni  internazionali  sui  telegrafi  e   telefoni,   di   cui
all'articolo  235,  parte  X  (Clausole  economiche)   del   presente
trattato: 
 
   1° A richiesta dello Stato czeco-slovacco, l'Austria stabilira'  e
manterra',  linee  telegrafiche   dirette   attraverso   il   proprio
territorio. 
 
   2° La sovvenzione annua  dovuta  dallo  Stato  czeco-slovacco  per
ciascuna delle linee suddette sara' calcolata secondo le norme  delle
convenzioni surricordate e, salvo patti contrari, non sara' inferiore
alla somma che si dovrebbe pagare in virtu' delle convenzioni  stesse
per il numero di messaggi previsto come sufficiente per attribuire il
diritto di chiedere lo  stabilimento  di  una  nuova  linea  diretta,
prendendo per  base  la  tariffa  ridotta  di  cui  all'articolo  25,
paragrafo 5, della convenzione telegrafica internazionale  (Revisione
di Lisbona). 
 
   3° Finche' lo Stato czeco-slovacco paghera' la sovvenzione  minima
annua stabilita per una linea diretta: 
 
     a) la linea sara' riservata  esclusivamente  alle  comunicazioni
destinate allo Stato czeco-slovacco o provenienti dal medesimo; 
 
     b) la facolta' spettante all'Austria, in forza  dell'articolo  8
della Convinzione telegrafica internazionale del 22 luglio  1875,  di
sospendere  i   servizi   telegrafici   internazionali,   non   sara'
applicabile alla detta linea. 
 
   4° Disposizioni analoghe si applicheranno allo stabilimento  e  al
mantenimento di circuiti telefonici diretti, e la sovvenzione  dovuta
dallo Stato czeco-slovacco per un circuito telefonico diretto  sara',
salvo patti contrari, il doppio  della  sovvenzione  dovuta  per  una
linea telegrafica diretta. 
 
   5°  Le  linee  particolari   da   stabilire,   e   le   condizioni
amministrative, tecniche e finanziarie necessarie, non previste nelle
convenzioni internazionali vigenti o nel presente  articolo,  saranno
determinate da una convenzione ulteriore, fra gli Stati  interessati.
In mancanza di accordo, saranno determinate da un  arbitro  designato
dal Consiglio della Societa' delle Nazioni. 
 
   6°  Le  disposizioni  di  quest'articolo  potranno  essere  sempre
modificate per accordo  fra  l'Austria  e  lo  Stato  czeco-slovacco.
Trascorsi diedi anni dall'entrata in vigore dal presento trattato, le
condizioni alle quali lo Stato czeco-slovacco  continuera'  a  godere
dei diritti conferiti dal presente articolo potranno, in mancanza  di
accordo fra le Parti,  essere  modificate,  a  richiesta  dell'una  o
dell'altra di esse, da  un  arbitro  designato  dal  Consiglio  della
Societa' delle Nazioni. 
 
   7° Sorgendo controversia fra le Parti circa l'interpretazione  del
presente articolo o della convenzione prevista  al  paragrafo  5,  la
controversia sara' sottoposta alla decisione della  Corte  permanente
di giustizia internazionale che la Societa' delle Nazioni istituira'.