(Regolamento-art. 537)
 
                              Art. 537. 
 
 
  Il  contabile   del   portafoglio   e'   responsabile   dell'esatto
adempimento  degli  ordini  ricevuti  per  le   operazioni   indicate
nell'articolo precedente, della integrale  conservazione  dei  titoli
affidatigli  in  custodia  e  della  regolare  tenuta  delle  proprie
scritture. 
 
  Egli deve rendere il suo conto giudiziale  annualmente  alla  Corte
dei conti. 
 
  Il conto giudiziale predetto viene presentato al direttore generale
del tesoro, il quale, riconosciutolo regolare, vi appone il suo visto
e lo trasmette alla Corte dei conti per il relativo giudizio. 
 
  Il contabile del portafoglio trasmette al termine di ogni trimestre
alla ragioneria generale dello Stato, per ogni eventuale  effetto  di
bilancio, un prospetto  riassuntivo  dimostrante  la  situazione  dei
conti aperti alle  varie  amministrazioni,  e  quella  dei  pagamenti
effettuati dal tesoriere centrale per mezzo di ordini di  portafoglio
e delle riscossioni verificatesi a titolo di fondi somministrati  per
suo conto.