(Regolamento-art. 540)
 
                              Art. 540. 
 
 
  Il prezzo degli effetti acquistati per essere trasmessi  alle  case
bancarie all'estero, o per essere girati alle  amministrazioni  dello
Stato, viene pagato ai cedenti dalla tesoreria centrale  dello  Stato
sovra ordini appositi staccati da registro a madre e figlia,  firmati
dal direttore generale del tesoro e dal contabile del portafoglio. 
 
  Siffatti ordini sono descritti nei conti a  credito  del  tesoriere
centrale,  e  a   debito   del   contabile   del   portafoglio   come
somministrazioni di fondi. 
 
  Delle somme da rimborsare al tesoro dalle  amministrazioni  per  le
cessioni loro fatte ai sensi degli articoli precedenti,  nonche'  del
capitolo di bilancio cui va imputata la spesa,  il  tesoro  deve  dar
notizia, contemporaneamente all'eseguita operazione, alla  Corte  dei
conti, che ne prende nota nei suoi registri.