(Regolamento-art. 541)
 
                              Art. 541. 
 
 
  Il contabile del portafoglio deve in apposito registro  annotare  a
suo debito, partita per partita, i valori  ed  effetti  acquistati  e
l'ammontare del prezzo di acquisto risultante  dagli  ordini  di  cui
all'articolo precedente, coll'indicazione  della  data  in  cui  ebbe
luogo l'operazione, della persona  o  casa  bancaria  che  cedette  i
valori, del corso relativo e delle spese  di  commissione  od  altro,
risultanti dalle distinte dei cedenti.