(Regolamento-art. 542)
 
                              Art. 542. 
 
 
  Le  cambiali  ed  effetti  acquistati  sono  pure  registrati   dal
contabile  del  portafoglio  singolarmente,  con  indicazione   delle
relative scadenze in apposito libro, ove a suo tempo  deve  indicarsi
la  casa   bancaria   o   l'amministrazione   cui   vengono   cedute,
addebitandole nei rispettivi conti correnti.