(Regolamento-art. 544)
 
                              Art. 544. 
 
 
  I profitti o le  perdite  che  si  verificano  nella  gestione  del
contabile del portafoglio sono rispettivamente  versati  al  bilancio
dello Stato o rimborsati a  carico  di  esso  alla  fine  di  ciascun
esercizio.