(Codice Penale-art. 600 quater.1)
                          Art. 600-quater.1 
 
                    (( (Pornografia virtuale).)) 
 
  ((Le disposizioni di cui agli  articoli  600-ter  e  600-quater  si
applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini
virtuali  realizzate  utilizzando  immagini  di  minori  degli   anni
diciotto o parti di esse, ma la pena e' diminuita di un terzo. 
 
  Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche
di  elaborazione  grafica  non  associate  in  tutto  o  in  parte  a
situazioni reali, la cui qualita'  di  rappresentazione  fa  apparire
come vere situazioni non reali)).