(Codice di procedura penale-art. 611)
 
                              Art. 611 
 
                     (Anticipazione delle spese) 
 
  Le spese chi procedimenti penali sono anticipate  dallo  Stato,  ad
eccezione di quelle relative agli atti  da  farsi  ad  istanza  delle
parti private non ammesse al patrocinio gratuito.