(Codice di procedura penale-art. 612)
 
                              Art. 612 
 
  (Spese di esecuzione delle condanne e di mantenimento in carcere) 
 
  Le spese relative all'esecuzione della pena di morte sono a  carico
dello Stato.  Se  la  pena  di  morte  e'  stata  commutata  in  pena
detentiva, si applicano le  disposizioni  concernenti  le  spese  per
l'esecuzione delle pene detentive. 
 
  Le spese relative all'esecuzione delle condanne  a  pene  detentive
sono a carico dello Stato senza diritto a ricupero, salvo  quanto  e'
stabilito nell'articolo 188 del codice penale. 
 
  Le  spese  di  mantenimento  nelle  carceri  giudiziarie  e   negli
stabilimenti di pena si riscuotono a' termini dell'articolo  145  del
codice penale. 
 
  Se sorge controversia sull'attribuzione  o  sulla  liquidazione  di
tali  spese,   la   competenza   a   decidere   spetta   al   giudice
dell'esecuzione che provvede con le forme  stabilite  dagli  articoli
628 e seguenti.