Art. 612 (Spese di esecuzione delle condanne e di mantenimento in carcere) Le spese relative all'esecuzione della pena di morte sono a carico dello Stato. Se la pena di morte e' stata commutata in pena detentiva, si applicano le disposizioni concernenti le spese per l'esecuzione delle pene detentive. Le spese relative all'esecuzione delle condanne a pene detentive sono a carico dello Stato senza diritto a ricupero, salvo quanto e' stabilito nell'articolo 188 del codice penale. Le spese di mantenimento nelle carceri giudiziarie e negli stabilimenti di pena si riscuotono a' termini dell'articolo 145 del codice penale. Se sorge controversia sull'attribuzione o sulla liquidazione di tali spese, la competenza a decidere spetta al giudice dell'esecuzione che provvede con le forme stabilite dagli articoli 628 e seguenti.