(Codice di procedura penale-art. 613)
 
                              Art. 613 
 
      (Ricupero delle spese processuali anticipate dallo Stato) 
 
  Al ricupero delle  spese  processuali  anticipate  dallo  Stato  si
procede, in esecuzione del provvedimento  del  giudice  che  dichiara
l'obbligo  del  pagamento  delle  spese  stesse,  secondo  le   forme
stabilite dalle leggi e dai regolamenti.