(Codice di procedura penale-art. 614)
 
                              Art. 614 
 
              (Provvedimenti in caso d'insolvibilita') 
 
  Il cancelliere del giudice, che ha pronunciato sentenza di condanna
alla rifusione delle spese anticipate dallo  Stato,  comunica  quando
occorre  le  generalita'  dell'obbligato  che  e'  stato   dichiarato
insolvibile all'ufficio provinciale di polizia tributaria,  indicando
il titolo e l'ammontare del credito. 
 
  L'ufficio  di  polizia  tributaria  provvede  in  modo  da   essere
prontamente informato delle vere condizioni economiche del dichiarato
insolvibile e di ogni  mutamento  in  esse  avvenuto,  e  quando  gli
risulta la solvibilita' comunica senza  ritardo  le  informazioni  al
cancelliere che gliele ha richieste. 
 
  Il cancelliere procede sollecitamente al ricupero del credito.