Art. 614 (Provvedimenti in caso d'insolvibilita') Il cancelliere del giudice, che ha pronunciato sentenza di condanna alla rifusione delle spese anticipate dallo Stato, comunica quando occorre le generalita' dell'obbligato che e' stato dichiarato insolvibile all'ufficio provinciale di polizia tributaria, indicando il titolo e l'ammontare del credito. L'ufficio di polizia tributaria provvede in modo da essere prontamente informato delle vere condizioni economiche del dichiarato insolvibile e di ogni mutamento in esse avvenuto, e quando gli risulta la solvibilita' comunica senza ritardo le informazioni al cancelliere che gliele ha richieste. Il cancelliere procede sollecitamente al ricupero del credito.