Art. 615 (Spese per la pubblicazione di sentenze nei giornali ed obbligo d'inserzione) Il direttore o redattore responsabile di un giornale deve pubblicare senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non piu' tardi di tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto richiesta dall'Autorita' competente per l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazioni avvenute nel suo giornale, e della quale il giudice ha ordinato la pubblicazione. Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza penale in un giornale e' ordinata dal giudice, il direttore o redattore responsabile del giornale designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o ad istanza di chi e' obbligato od autorizzato a provvedervi, verso anticipazione della spesa per l'importo e nei modi stabiliti dalle disposizioni relative alla tariffa penale. In caso di controversia la spesa e' liquidata con ordinanza dal presidente del tribunale del luogo dove si stampa il giornale, sentite le parti, se compaiono. Tale controversia non autorizza a ritardare la pubblicazione. La pubblicazione per intero o per estratto, cosi' come il giudice l'ha ordinata, puo' farsi anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale, da unirsi a ciascuna copia di questo e deve essere eseguita in unico contesto esattamente riprodotto. Se il direttore o redattore responsabile del giornale contravviene in qualsiasi modo alle disposizioni precedenti, e' condannato in solido con l'editore e col proprietario della tipografia a pagare alla Cassa delle ammende una somma da lire cinquemila a diecimila. La condanna e' pronunciata in camera di consiglio, su richiesta del pubblico ministero o a domanda del privato obbligato o autorizzato, sentiti gli interessati se compaiono, con ordinanza, dal presidente del tribunale del luogo in cui si stampa il giornale. E' applicabile la disposizione 621.