(Codice di procedura penale-art. 615)
 
                              Art. 615 
 
(Spese per la pubblicazione  di  sentenze  nei  giornali  ed  obbligo
                            d'inserzione) 
 
  Il  direttore  o  redattore  responsabile  di  un   giornale   deve
pubblicare senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non
piu' tardi di tre giorni successivi a quello in cui  ne  ha  ricevuto
richiesta dall'Autorita' competente per l'esecuzione, la sentenza  di
condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o  contro  altri  per
pubblicazioni avvenute nel suo giornale, e della quale il giudice  ha
ordinato la pubblicazione. 
 
  Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza penale in
un giornale  e'  ordinata  dal  giudice,  il  direttore  o  redattore
responsabile del giornale designato deve eseguirla, a  richiesta  del
pubblico ministero o ad istanza di chi e' obbligato od autorizzato  a
provvedervi, verso anticipazione della spesa per l'importo e nei modi
stabiliti dalle disposizioni relative alla tariffa penale. In caso di
controversia la spesa e' liquidata con ordinanza dal  presidente  del
tribunale del luogo dove si stampa il giornale, sentite le parti,  se
compaiono.  Tale  controversia   non   autorizza   a   ritardare   la
pubblicazione. 
 
  La pubblicazione per intero o per estratto, cosi' come  il  giudice
l'ha ordinata, puo' farsi anche in foglio di supplemento dello stesso
formato, corpo e carattere della parte principale  del  giornale,  da
unirsi a ciascuna copia di questo e deve  essere  eseguita  in  unico
contesto esattamente riprodotto. 
 
  Se il direttore o redattore responsabile del giornale  contravviene
in qualsiasi modo alle  disposizioni  precedenti,  e'  condannato  in
solido con l'editore e col proprietario  della  tipografia  a  pagare
alla Cassa delle ammende una somma da lire cinquemila a diecimila. La
condanna e' pronunciata in camera  di  consiglio,  su  richiesta  del
pubblico ministero o a domanda del privato obbligato  o  autorizzato,
sentiti gli interessati se compaiono, con ordinanza,  dal  presidente
del tribunale del luogo in cui si stampa il giornale. 
 
  E' applicabile la disposizione 621.