(Codice della navigazione-art. 578)
                              Art. 578. 
                        (Inchiesta sommaria). 
 
  Quando giunga notizia  di  un  sinistro,  l'autorita'  marittima  o
consolare deve procedere a sommarie  indagini  sulle  cause  e  sulle
circostanze  del  sinistro  stesso,  e   prendere   i   provvedimenti
occorrenti per impedire la dispersione delle cose  e  degli  elementi
utili per gli ulteriori accertamenti. 
 
  Competente e' l'autorita' del luogo di primo approdo della  nave  o
dei naufraghi, o, se la nave e' andata perduta  e  tutte  le  persone
imbarcate sono perite, l'autorita' del luogo nel quale si e' avuta la
prima notizia del fatto. 
 
  Nei  luoghi  ove  non  esistono  autorita'  marittime,  l'autorita'
doganale compie le prime indagini e prende  provvedimenti  opportuni,
dandone immediato avviso all'autorita' marittima piu' vicina. 
 
  Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce
dell'avvenimento,  nonche'  delle  indagini  eseguite  e'   compilato
processo  verbale,  del  quale  l'autorita'  inquirente,  se  non  e'
competente  a   disporre   l'inchiesta   formale,   trasmette   copia
all'autorita', che di tale competenza e' investita.