Art. 578.
(Inchiesta sommaria).
Quando giunga notizia di un sinistro, l'autorita' marittima o
consolare deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle
circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti
occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi
utili per gli ulteriori accertamenti.
Competente e' l'autorita' del luogo di primo approdo della nave o
dei naufraghi, o, se la nave e' andata perduta e tutte le persone
imbarcate sono perite, l'autorita' del luogo nel quale si e' avuta la
prima notizia del fatto.
Nei luoghi ove non esistono autorita' marittime, l'autorita'
doganale compie le prime indagini e prende provvedimenti opportuni,
dandone immediato avviso all'autorita' marittima piu' vicina.
Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce
dell'avvenimento, nonche' delle indagini eseguite e' compilato
processo verbale, del quale l'autorita' inquirente, se non e'
competente a disporre l'inchiesta formale, trasmette copia
all'autorita', che di tale competenza e' investita.