Art. 580.
(Autorita' competente).
La competenza e' determinata dal luogo del sinistro, se avvenuto
nel mare territoriale e, altrimenti, dal luogo di primo approdo della
nave danneggiata o da quello d'arrivo della maggior parte dei
naufraghi.
Il ministro per le comunicazioni designa la commissione competente,
nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le persone imbarcate
siano perite, ovvero se l'autorita' consolare abbia trasmesso il
processo verbale di inchiesta sommaria, con dichiarazione
dell'impedimento a costituire la commissione inquirente.
Il ministro stesso ha facolta' di affidare le inchieste formali a
commissioni speciali, nonche' di sottoporre a revisione quelle
compiute nella forma ordinaria.