(Codice della navigazione-art. 580)
                              Art. 580. 
                       (Autorita' competente). 
 
  La competenza e' determinata dal luogo del  sinistro,  se  avvenuto
nel mare territoriale e, altrimenti, dal luogo di primo approdo della
nave danneggiata  o  da  quello  d'arrivo  della  maggior  parte  dei
naufraghi. 
 
  Il ministro per le comunicazioni designa la commissione competente,
nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le  persone  imbarcate
siano perite, ovvero se  l'autorita'  consolare  abbia  trasmesso  il
processo   verbale   di   inchiesta   sommaria,   con   dichiarazione
dell'impedimento a costituire la commissione inquirente. 
 
  Il ministro stesso ha facolta' di affidare le inchieste  formali  a
commissioni  speciali,  nonche'  di  sottoporre  a  revisione  quelle
compiute nella forma ordinaria.