(Codice della navigazione-art. 581)
                              Art. 581. 
                    (Svolgimento dell'inchiesta). 
 
  L'inchiesta  formale  e'  eseguita  dalla  commissione   inquirente
costituita nel modo  stabilito  dal  regolamento  presso  l'autorita'
marittima o consolare competente  a  disporla,  sotto  la  presidenza
dell'autorita' medesima. 
 
  La commissione inquirente procede all'accertamento  delle  cause  e
delle   responsabilita'   del   sinistro,   eseguendo    sopraluoghi,
raccogliendo deposizioni, e adottando in genere ogni opportuno  mezzo
di ricerca. 
 
  Hanno  facolta'  di  assistere  o  di  farsi  rappresentare   nello
svolgimento della inchiesta e di  essere  intesi  in  presenza  delle
persone chiamate a deporre, l'armatore e il proprietario della  nave,
i componenti dell'equipaggio,  gli  assicuratori,  coloro  che  hanno
riportato lesioni personali o altri  danni  nel  sinistro  e  i  loro
aventi diritto, ed in genere chiunque abbia interesse  nella  nave  o
nel carico. 
 
  Se il sinistro riguarda  una  nave  di  bandiera  straniera  ed  e'
avvenuto  nel  mare  territoriale,  la  commissione  inquirente  puo'
procedere   all'esame   dell'equipaggio,   informandone   l'autorita'
consolare competente. 
 
  Delle operazioni compiute e delle conclusioni raggiunte sulle cause
e sulle responsabilita' del sinistro la commissione redige  relazione
e la deposita, insieme con i processi verbali, presso l'autorita' che
ha disposto l'inchiesta formale.