Art. 581.
(Svolgimento dell'inchiesta).
L'inchiesta formale e' eseguita dalla commissione inquirente
costituita nel modo stabilito dal regolamento presso l'autorita'
marittima o consolare competente a disporla, sotto la presidenza
dell'autorita' medesima.
La commissione inquirente procede all'accertamento delle cause e
delle responsabilita' del sinistro, eseguendo sopraluoghi,
raccogliendo deposizioni, e adottando in genere ogni opportuno mezzo
di ricerca.
Hanno facolta' di assistere o di farsi rappresentare nello
svolgimento della inchiesta e di essere intesi in presenza delle
persone chiamate a deporre, l'armatore e il proprietario della nave,
i componenti dell'equipaggio, gli assicuratori, coloro che hanno
riportato lesioni personali o altri danni nel sinistro e i loro
aventi diritto, ed in genere chiunque abbia interesse nella nave o
nel carico.
Se il sinistro riguarda una nave di bandiera straniera ed e'
avvenuto nel mare territoriale, la commissione inquirente puo'
procedere all'esame dell'equipaggio, informandone l'autorita'
consolare competente.
Delle operazioni compiute e delle conclusioni raggiunte sulle cause
e sulle responsabilita' del sinistro la commissione redige relazione
e la deposita, insieme con i processi verbali, presso l'autorita' che
ha disposto l'inchiesta formale.