(Codice della navigazione-art. 582)
                              Art. 582. 
         (Efficacia probatoria della relazione d'inchiesta). 
 
  Nelle cause  per  sinistri  marittimi,  i  fatti  risultanti  dalla
relazione  di  inchiesta  formale  si  hanno  per  accertati,   salvo
l'esperimento  della  prova  contraria  da  parte  di  chi  vi  abbia
interesse.