(Codice della navigazione-art. 583)
                              Art. 583. 
                  (Spese per l'inchiesta formale). 
 
  Quando  l'inchiesta  formale   e'   disposta   su   istanza   degli
interessati, i richiedenti  ne  devono  anticipare  le  spese,  salvo
rivalsa verso coloro che risulteranno responsabili del sinistro. 
 
  Non sono tenuti ad  anticipare  le  spese  dell'inchiesta  formale,
anche se e' stata disposta su loro istanza, i marittimi, nonche'  gli
armatori di navi  minori  o  di  galleggianti  di  stazza  lorda  non
superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione  meccanica  o  alle
venticinque, in ogni altro caso, quando la  nave  o  il  galleggiante
costituiscano l'unico materiale  di  esercizio  dell'armatore  e  non
siano assicurati.