Art. 583.
(Spese per l'inchiesta formale).
Quando l'inchiesta formale e' disposta su istanza degli
interessati, i richiedenti ne devono anticipare le spese, salvo
rivalsa verso coloro che risulteranno responsabili del sinistro.
Non sono tenuti ad anticipare le spese dell'inchiesta formale,
anche se e' stata disposta su loro istanza, i marittimi, nonche' gli
armatori di navi minori o di galleggianti di stazza lorda non
superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica o alle
venticinque, in ogni altro caso, quando la nave o il galleggiante
costituiscano l'unico materiale di esercizio dell'armatore e non
siano assicurati.