(Codice della navigazione-art. 584)
                              Art. 584. 
       (Verificazione della relazione di eventi straordinari). 
 
  Il presidente del tribunale,  il  pretore  o  il  console,  che  ha
ricevuto la relazione del comandante prevista nell'articolo 304, deve
verificare d'urgenza i fatti in essa esposti, esaminando, fuori della
presenza  del  comandante  e  separatamente   l'uno   dall'altro,   i
componenti  dell'equipaggio  e  i  passeggeri  che  creda   opportuno
sentire, nonche' raccogliendo ogni altra informazione  e  prova.  Gli
interrogati  non  possono   rifiutarsi   di   deporre.   Delle   loro
dichiarazioni deve redigersi processo verbale. 
 
  Del giorno fissato per la verificazione deve essere  data  pubblica
notizia a  cura  del  cancelliere,  con  avviso  affisso  alla  porta
dell'ufficio stesso, nell'albo  dell'ufficio  portuale  e  in  quello
della borsa piu' vicina al luogo ove la nave e' ancorata. 
 
  Gli interessati e coloro  che,  anche  senza  formale  mandato,  ne
assumono la rappresentanza, sono ammessi ad assistere agli atti della
verificazione. 
 
  Senza pregiudizio delle inchieste a  cui  le  competenti  autorita'
debbono procedere negli speciali  casi  previsti  da  questo  codice,
quando la relazione e' confermata dalle testimonianze o  dalle  altre
prove raccolte dal  presidente  del  tribunale,  dal  pretore  o  dal
console, i fatti da essa risultanti si  hanno  per  accertati,  salvo
l'esperimento  della  prova  contraria  da  parte  di  chi  vi  abbia
interesse.