Art. 584.
(Verificazione della relazione di eventi straordinari).
Il presidente del tribunale, il pretore o il console, che ha
ricevuto la relazione del comandante prevista nell'articolo 304, deve
verificare d'urgenza i fatti in essa esposti, esaminando, fuori della
presenza del comandante e separatamente l'uno dall'altro, i
componenti dell'equipaggio e i passeggeri che creda opportuno
sentire, nonche' raccogliendo ogni altra informazione e prova. Gli
interrogati non possono rifiutarsi di deporre. Delle loro
dichiarazioni deve redigersi processo verbale.
Del giorno fissato per la verificazione deve essere data pubblica
notizia a cura del cancelliere, con avviso affisso alla porta
dell'ufficio stesso, nell'albo dell'ufficio portuale e in quello
della borsa piu' vicina al luogo ove la nave e' ancorata.
Gli interessati e coloro che, anche senza formale mandato, ne
assumono la rappresentanza, sono ammessi ad assistere agli atti della
verificazione.
Senza pregiudizio delle inchieste a cui le competenti autorita'
debbono procedere negli speciali casi previsti da questo codice,
quando la relazione e' confermata dalle testimonianze o dalle altre
prove raccolte dal presidente del tribunale, dal pretore o dal
console, i fatti da essa risultanti si hanno per accertati, salvo
l'esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia
interesse.