Art. 500. (Registri degli uffici circondariali) Per l'esercizio della giurisdizione penale gli uffici circondariali devono essere provvisti dei registri: 1) delle sentenze e dei decreti di condanna; 2) delle cause penali; 3) delle denuncie, rapporti e referti; 4) dei reati denunciati alle autorita' giudiziarie; 5) delle contravvenzioni; 6) delle spese di giustizia anticipate dall'erario; 7) delle opposizioni, degli appelli e dei ricorsi per cassazione. Per la tenuta dei registri di cui al n. 6 si osservano le disposizioni della tariffa penale.