Art. 502. (Richiesta per atti di istruzione) Il capo di circondario, nei procedimenti di sua competenza, puo' rivolgersi, per gli atti di istruzione da eseguirsi fuori della sua circoscrizione, al capo di circondario o, in mancanza, al pretore del luogo in cui gli atti stessi debbono essere eseguiti.