(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 503)
                              Art. 503. 
                (Anticipazione di spese di giustizia) 

 
  L'anticipazione delle spese di giustizia nei casi in cui essa sia a
carico dell'erario e' fatta dall'amministrazione finanziaria a  norma
delle vigenti disposizioni.