(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 504)
Art. 504.
(Competenza per l'esecuzione)
L'esecuzione delle sentenze e dei decreti di condanna pronunciati
dai capi di circondario e' affidata al pretore della circoscrizione
nella quale ha sede l'ufficio portuale che ha emesso la condanna.