(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 504)
                              Art. 504. 
                    (Competenza per l'esecuzione) 

 
  L'esecuzione delle sentenze e dei decreti di  condanna  pronunciati
dai capi di circondario e' affidata al pretore  della  circoscrizione
nella quale ha sede l'ufficio portuale che ha emesso la condanna.