Art. 505. (Trasmissione di sentenza di condanna) A cura del cancelliere dell'ufficio circondariale copia della sentenza o del decreto di condanna e' trasmessa all'ufficio di porto in cui e' iscritto il condannato, quando questi appartenga alla gente di mare, perche' ne sia fatta annotazione nelle matricole. Al medesimo obbligo sono tenuti i cancellieri dell'autorita' giudiziaria ordinaria e di ogni altra autorita' giudiziaria per le sentenze o i decreti di condanna che importino l'applicazione delle pene accessorie previste dal codice o, comunque, la decadenza dall'abilitazione ai titoli professionali o la cancellazione dai registri o dalle matricole del personale marittimo.