(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 506)
                              Art. 506. 
        (Esecuzione volontaria di condanna a pene pecuniarie) 

 
  Nel caso di esecuzione volontaria  di  sentenze  o  di  decreti  di
condanna a pena pecuniaria  o  a  spese  di  giustizia,  il  capo  di
circondario consegna al condannato  un  ordine  di  introito  per  il
versamento della somma in esso indicata  al  competente  ufficio  del
registro che deve rilasciarne ricevuta. Per l'esecuzione i ricevitori
del registro e i cancellieri applicano l'articolo 1086 del  codice  e
le  norme  sulla  tariffa  penale   e   sull'eventuale   diritto   di
partecipazione degli agenti che abbiano accertato i reati.