(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 507)
                              Art. 507. 
               (Pagamento della somma per l'oblazione) 

 
  Il pagamento della somma stabilita per l'oblazione e delle spese  a
norma dell'articolo 1239 del codice si esegue in base  ad  ordine  di
introito emesso dal comandante del porto. 
  Il provvedimento che determina la somma da pagarsi per  l'oblazione
deve  contenere  l'invito   all'interessato   a   ritirare   l'ordine
d'introito per eseguire il pagamento. 
  Nell'ordine di introito  sono  liquidate  le  eventuali  spese  del
provvedimento  e  quelle  della  notifica  di  cui  al  terzo   comma
dell'articolo 1239 del codice, se la notifica stessa ha avuto luogo.