(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 508)
                              Art. 508. 
(Destinazione delle somme versate per pene pecuniarie o disciplinari) 

 
  Agli effetti dell'articolo 1086 del codice, la  meta'  della  somme
versate a titolo di pene pecuniarie e' devoluta  come  segue:  per  i
reati concernenti il lavoro portuale al  fondo  per  l'assistenza  ai
lavoratori portuali; per i reati marittimi alla cassa  nazionale  per
la previdenza marinara. 
  L'autorita' che procede all'esecuzione delle sentenze o dei decreti
di condanna, o che riceve le oblazioni, ovvero che  applica  la  pena
disciplinare, nell'ordine di introito designa la cassa o il  fondo  a
cui, a norma dei  commi  precedenti,  spetta  la  meta'  delle  somme
versate a titolo di pene  pecuniarie.  Nel  caso  previsto  al  n.  3
dell'articolo 1252 del colore  i  capi  di  circondario  esigono  dal
comandante della nave le relative somme e le versano alla cassa.