Art. 319. (Art. 78 del Testo Unico) Qualora si tratti di veicoli eccezionali adibiti al trasporto di carri ferroviari il peso rimorchiabile del veicolo trattore puo' raggiungere, nel caso di autotreno costruito da un trattore stradale e da un rimorchio, sei volte il peso proprio del trattore, sempreche' questo abbia un peso aderente non inferiore al 75% del peso stesso; nel caso di autoarticolato il peso sugli assi a terra del semirimorchio non deve essere superiore a sei volte la tara del trattore aumentato del carico trasmesso sulla rulla dal semirimorchio stesso.