(Regolamento-art. 549)
 
                              Art. 549. 
 
  Sotto il  titolo  di  operazioni  finanziarie  e  di  tesoreria  si
comprendono quelle che  muovono  dal  credito  pubblico  o  vi  danno
movimento, come i prestiti, le alienazioni e gli acquisti di  rendita
pubblica, l'acquisto e le rimesse di fondi per pagamenti  all'estero,
il movimento di credito e debito nei conti correnti con case bancarie
e societa' estere e nazionali.