Art. 549. Sotto il titolo di operazioni finanziarie e di tesoreria si comprendono quelle che muovono dal credito pubblico o vi danno movimento, come i prestiti, le alienazioni e gli acquisti di rendita pubblica, l'acquisto e le rimesse di fondi per pagamenti all'estero, il movimento di credito e debito nei conti correnti con case bancarie e societa' estere e nazionali.