Art. 551. Di ciascuna operazione finanziaria e di tesoreria non attinente alle ordinarie provvisioni di fondi, deve constare da processo verbale sottoscritto dal ministro del tesoro e dal direttore generale del tesoro. I processi verbali sono compilati in doppio, e ciascuno dei sottoscrittori ne conserva un esemplare. Fanno parte delle operazioni di tesoreria l'emissione e il pagamento dei buoni.